Nuova scadenza per accatastamento di caminetti e stufe

inserita il: 25/10/2023 10:41

Nuova scadenza per accatastamento di caminetti e stufe

Procedure più semplici per l'accatastamento di impianti generatori di calore a biomassa (caminetti e stufe) e scadenza prorogata fino al 30 marzo 2024.
Se nell'abitazione è presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto.


La presenza di sostanze inquinanti in atmosfera (come ad esempio le famigerate polveri sottili PM10) è causa di molti problemi di salute. Tra i principali fattori inquinanti delle nostre città ci sono proprio gli impianti a biomassa. I dati scientifici dicono che un caminetto emette polveri fini PM10 per 840 grammi / giga joule, una stufa a legna 760, una a pellet 29. Una caldaia domestica a metano emette 0,2 / giga joule. Ciò significa che a parità di energia prodotta un camino aperto inquina quanto 4200 caldaie!

Alla luce di ciò, la Regione Toscana ritiene importante sapere quanti camini e stufe sono presenti sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.


L'obbligo di accatastamento vale sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Cambiano però le modalità. Nel caso l'impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'"accatastamento semplificato" secondo le istruzioni di seguito riportate. Se invece l'impianto è installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT (Il Sistema Informativo Energetico Regionale) dove è registrato come professionista. In questo secondo caso assicurati che il tuo installatore ti rilasci la ricevuta di accatastamento e conservala con cura.

Per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW si intendono camini (sia aperti che chiusi con inserti), stufe e caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall'accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all'impianti di riscaldamento.

La potenza nominale è quella resa dal generatore all'ambiente e dichiarata dal fabbricante. Quindi verifica come prima cosa se hai una documentazione in tuo possesso attestante questa informazione (rilasciata dal tecnico quando ha installato l'impianto). Se non hai la documentazione procedi così:

  • Se hai un camino aperto procedi pure all'accatastamento semplificato, ti verrà chiesta solo la data di installazione (presunta).
  • Se hai camini chiusi con inserti, stufe e caldaie chiama il tuo tecnico di fiducia e verifica con lui. E' importante che tu lo faccia perché se l'impianto ha una potenza inferiore ai 10 KW puoi procedere all'accatastamento semplificato in autonomia ma se l'impianto ha una potenza superiore a 10 KW non procedere oltre. L'impianto rientra infatti nelle procedure ordinarie di accatastamento e dovrà essere proprio il tuo tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT al pari di un qualsiasi altro impianto termico.

Sono previsti solo due casi di esclusione dalle procedure di accatastamento:

  1. generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo.
  2. generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell'abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento. In altre parole, puoi per adesso non accatastare il tuo camino se in quella casa non ci sono altri impianti termici (caldaie, stufe etc etc).

Se ti trovi in una delle 2 situazioni sopra richiamate puoi trasmettere una "auto-dichiarazione" compilando il modello disponibile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/dichiarazione_sostitutiva-09-10-2023.pdf ed inviare una mail a questo indirizzo esonerobiomasse@regione.toscana.itRicorda di allegare anche un documento di identità (fronte/retro).
 

Per procedere all'accatastamento semplificato la procedura è molto semplice e potrà essere svolta direttamente da tutti i cittadini, senza bisogno di conoscenze tecniche. E' sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, a questo link https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1 ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all'unità immobiliare.

Per i cittadini responsabili dell'impianto che abbiano difficoltà nelle procedure informatiche di registrazione è attivato il numero telefonico 800 15 18 22 dedicato, a cui è possibile chiedere informazioni. E' anche possibile recarsi presso la sede ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) più vicina (è presente uno sportello ogni comune capoluogo) previo appuntamento da prendersi al numero della filiale stessa. E' anche possibile inviare all'indirizzo e-mail di ciascuna filiale il file allegato debitamente compilato ed accompagnato da documento di identità del dichiarante (https://siert.regione.toscana.it/documenti/accatastamento biomasse.pdf). La filiale di Pisa si trova in Lungarno Pacinotti, 49 ed è contattabile al numero 050 970087.


L'obbligo di accatastamento ha come obiettivo conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti sul territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell'inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR Spa riscontri il mancato accatastamento dell'impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l'indicazione al cittadino di provvedere entro 30 giorni alla messa in regola. ARRR Spa è anche disponibile a supportare il responsabile dell'mpianto nella procedura informatica laddove riscontri dei problemi. Solo passati questi 30 giorni e a fronte di una ulteriore diffida si darà corso alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs 192/2005.


Per ulteriori informazioni si rimanda al Portale Siert.